Art. 1.

      1. All'articolo 9 della legge 5 luglio 1982, n. 441, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «La dichiarazione dei redditi depositata dai membri del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 2 è comunque consultabile da parte dei soggetti indicati nell'articolo 8».